Bonus ristrutturazione per non residenti: quanto vale nel 2027
Lavori 2027 su una seconda casa: 30% di detrazione IRPEF in dieci anni, solo se paghi IRPEF. Casa sfitta o con cedolare: zero. L'IVA al 10% vale per tutti.
Se vivi all'estero e nel 2027 ristrutturi la tua seconda casa a Trieste, la legge di oggi ti lascia detrarre il 30% della spesa, in dieci quote annuali, dall'IRPEF. Il punto sta tutto nell'ultima parola: se in Italia non paghi IRPEF, la detrazione non vale niente.
Il «50% indietro dal fisco» che si legge sui forum degli stranieri era l'aliquota per ogni casa fino al 2024 ed è quella dell'abitazione principale nel 2025 e nel 2026. Ciò che arriva a ogni proprietario, residente o no, è l'IVA al 10% sui lavori.
In breve
- Le aliquote 2027 secondo la legge di oggi: 36% per l'abitazione principale, 30% per ogni altra casa, su una spesa fino a 96.000 € per unità immobiliare, in dieci rate annuali di pari importo (nuovo testo unico sui redditi, articoli 17 e 373).
- Il non residente ne ha diritto, ma solo contro l'IRPEF italiana e solo fino ad azzerarla: la parte di rata che in un anno non trova imposta si perde, non si rimborsa.
- Una casa per le vacanze a Trieste di solito non produce IRPEF: se non è affittata, al suo posto c'è l'imposta regionale sugli immobili (ILIA); se è affittata con la cedolare secca al 21%, nessuna detrazione la può ridurre.
- L'IVA ridotta vale per tutti: 10% invece del 22% sulla manutenzione e sul recupero negli edifici abitativi, chiunque ne sia il proprietario.
Che cosa prevede la legge per i lavori pagati nel 2027?
L'aliquota dipende dall'anno in cui paghi, non da quello in cui sono iniziati i lavori. Dal 1° gennaio 2027 il vecchio TUIR cede il passo a un testo unico nuovo, il decreto legislativo 117 del 2026. L'articolo 16-bis diventa l'articolo 17; le aliquote temporanee, finora in un decreto del 2013, diventano l'articolo 373. Le cifre restano quelle.
| Anno in cui paghi | Abitazione principale | Ogni altra casa | Tetto di spesa per unità |
|---|---|---|---|
| 2025–2026 | 50% | 36% | 96.000 € |
| 2027 | 36% | 30% | 96.000 € |
| 2028–2033 | 30% | 30% | 48.000 € |
| Dal 2034 | 36% | 36% | 48.000 € |
Per l'aliquota più alta, secondo l'Agenzia delle Entrate, servono due condizioni: la casa è tua, o ne hai l'usufrutto o un altro diritto reale, quando cominciano i lavori, ed è la tua abitazione principale, quella in cui dimori abitualmente tu o dimorano i tuoi familiari. Un appartamento in cui passi qualche settimana arrivando da Monaco o da Manchester è «ogni altra casa».
Il 28 ottobre 2026 il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge di bilancio 2027. Il comunicato dice che per il 2027 «sono confermate le detrazioni per le ristrutturazioni edilizie», senza indicare aliquote. Finché il Parlamento non approva un testo diverso, fai i conti con la tabella qui sopra.
Il non residente può davvero detrarre?
Sì. Il nuovo testo unico mette la detrazione per il recupero edilizio fra quelle che il non residente scomputa dall'imposta italiana (articolo 26), e le istruzioni dell'Agenzia la riconoscono a residenti e non residenti. Ogni rata la chiedi nella dichiarazione italiana, il Modello Redditi.
Il limite è aritmetico. Le detrazioni riducono l'IRPEF lorda «fino alla concorrenza del suo ammontare» (articolo 11). L'Agenzia aggiunge che la rata di un anno che non trova capienza non si riporta agli anni successivi e non si chiede a rimborso.
La domanda utile, allora, è quanta IRPEF dovrai in Italia in ciascuno dei prossimi dieci anni.
Perché una seconda casa a Trieste spesso non lascia niente da detrarre?
Per come è tassata la casa stessa.
- Non affittata. A livello nazionale l'IMU sostituisce l'IRPEF sulle case non locate (decreto legislativo 23 del 2011, articolo 8). In Friuli Venezia Giulia l'ILIA regionale sostituisce l'IMU, e per le istruzioni dell'Agenzia ha lo stesso effetto. Senza altri redditi italiani, l'IRPEF non c'è. Le cifre dell'ILIA sono nella guida owning property in Trieste year after year.
- Affittata con la cedolare secca. La cedolare sostituisce l'IRPEF e le addizionali sul canone (articolo 203 del nuovo testo unico). L'Agenzia è esplicita: sulla cedolare non si fanno valere detrazioni.
- Affittata in regime IRPEF ordinario. Qui la detrazione lavora. Si tassa il canone ridotto forfettariamente del 5%, se supera la rendita catastale (articolo 39), al 23% fino a 28.000 € (articolo 11).
Contratti e aliquote della cedolare sono nella guida renting out your Italian home.
Un esempio svolto
Esempio. Ipotesi: vivi in Germania, non hai altri redditi italiani e hai a Trieste un appartamento in cui non abiti. Nel 2027 rifai il bagno e cambi i serramenti con un tipo diverso: manutenzione straordinaria. L'impresa fattura 50.000 € più IVA, di cui 15.000 € per serramenti e sanitari. L'IVA al 10% è 5.000 €; paghi 55.000 € con il bonifico richiesto.
- La detrazione. L'IVA fa parte della spesa detraibile. Il 30% di 55.000 € fa 16.500 €, cioè 1.650 € l'anno dal 2027 al 2036.
- L'IVA. Serramenti e sanitari (15.000 €) sono «beni significativi» (vedi sotto), ma valgono meno del resto del lavoro (35.000 €): tutta la fattura va al 10%. Al 22% l'IVA sarebbe 11.000 €: risparmi 6.000 €, una volta sola, all'inizio.
Tre proprietari, stesso appartamento.
| Imposta sui redditi della casa ogni anno | Detrazione usata ogni anno | In dieci anni | IVA risparmiata | |
|---|---|---|---|---|
| A. La tieni per le tue visite | 0 € (ILIA al posto dell'IRPEF) | 0 € | 0 € | 6.000 € |
| B. Affittata a 12.000 €, cedolare al 21% | 2.520 € | 0 € | 0 € | 6.000 € |
| C. Affittata a 12.000 €, IRPEF ordinaria | 2.622 € prima della detrazione | 1.650 € | 16.500 € | 6.000 € |
I conti di C: 12.000 € meno il 5% fa 11.400 €; al 23%, 2.622 €; meno 1.650 €, restano 972 € di IRPEF. B paga 2.520 €. Con queste cifre la via ordinaria costa 1.548 € l'anno in meno, prima delle addizionali regionale e comunale, dell'imposta di registro e del bollo del contratto d'affitto, che la cedolare assorbe e la via ordinaria aggiunge.
La detrazione si usa per intero solo finché il 23% del 95% del canone copre la rata: qui, da un canone di circa 7.550 € l'anno in su. Sotto, una parte di ogni rata va persa.
Il comunicato non dice con quale aliquota il 2027 è «confermato». Se il 2027 tenesse il 36% del 2026, la rata sarebbe 1.980 € e C pagherebbe 642 € di IRPEF.
Canoni, costi e ripartizione della fattura sono ipotesi; aliquote e regole sono quelle in vigore al 31 ottobre 2026.
Che cosa ottieni comunque, qualunque sia la tua posizione fiscale?
L'IVA ridotta. Dipende dal lavoro e dall'edificio, non dal proprietario.
- Manutenzione ordinaria o straordinaria su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata: 10% sulla prestazione dell'impresa (fino al 31 dicembre 2026 con la legge 488 del 1999, articolo 7; dal 2027 con la tabella A del nuovo testo unico IVA, decreto legislativo 10 del 2026).
- Beni significativi: infissi esterni e interni, caldaie, sanitari e rubinetteria da bagno, ascensori, condizionatori, videocitofoni, impianti di sicurezza. Vanno al 10% solo fino al valore del resto del lavoro; l'eccedenza paga il 22%. Un lavoro da 20.000 € con 12.000 € di serramenti: 16.000 € al 10%, 4.000 € al 22%.
- Non al 10% nella manutenzione: i materiali che compri tu e le parcelle di architetti e geometri.
- Restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione: 10% anche sui beni finiti, pure se li compri tu.
Un'asimmetria. Tinteggiare e rifare i pavimenti è manutenzione ordinaria: dentro il tuo appartamento ha l'IVA al 10% ma nessuna detrazione IRPEF, che copre la manutenzione ordinaria solo sulle parti comuni dell'edificio.
La Regione offre qualcosa in alternativa?
Non finché vivi all'estero. I contributi del Friuli Venezia Giulia per la prima casa chiedono almeno cinque anni di residenza anagrafica in regione fra gli ultimi otto, poi cinque anni di residenza e dimora nella casa.
Il contributo regionale per i lavori di efficienza energetica (serramenti, isolamento delle pareti o della copertura) copre fino al 50% della spesa ammissibile, con un massimo di 12.000 € per tipo di intervento. La domanda si fa a lavori finiti e pagati, e il giorno della domanda devi essere residente in regione. Si cumula con le detrazioni statali. Le domande non finanziate entro il 31 dicembre 2027 vengono archiviate.
Posso cedere la detrazione o farmela scontare in fattura?
No. Quelle opzioni lasciavano all'impresa o a una banca il credito d'imposta in cambio di uno sconto o di denaro; dal 17 febbraio 2023 sono chiuse per i lavori nuovi (decreto-legge 11 del 2023, articolo 2).
Il bonus mobili (50% su una spesa fino a 5.000 €) copre, con la legge di oggi, gli acquisti fatti entro il 31 dicembre 2026, e anch'esso si detrae dall'IRPEF. Ecobonus e sismabonus seguono le stesse aliquote 2027, 36% e 30%.
Cosa fare adesso
- Prima di firmare, verifica se avrai IRPEF italiana in ciascuno dei prossimi dieci anni: affitto, una pensione italiana, un lavoro in Italia.
- Se affitti, chiedi al commercialista di confrontare cedolare e IRPEF ordinaria su tutti i dieci anni, addizionali comprese.
- Chiedi all'impresa la fattura al 10% con il valore dei beni significativi indicato, come vuole la legge.
- Paga con il bonifico parlante: causale, il tuo codice fiscale, la partita IVA dell'impresa. Banche e Poste Italiane trattengono l'11% come acconto sulle imposte dell'impresa.
- Segui la legge di bilancio durante l'inverno: l'aliquota del 2027 non è ancora decisa.
Domande frequenti
Il non residente può detrarre le spese di ristrutturazione in Italia?
Sì, contro l'IRPEF che deve davvero in Italia, e solo fino a quella cifra. Chi non risiede in Italia e vi possiede solo una casa non affittata di solito non ne deve, e la detrazione resta inutilizzata.
Il bonus ristrutturazione al 50% c'è ancora nel 2027?
Non con la legge in vigore al 31 ottobre 2026: 36% per l'abitazione principale, 30% per le altre. Il disegno di legge di bilancio 2027 «conferma» le detrazioni senza, per ora, un'aliquota ufficiale.
Che fine fanno le rate non usate se vendo la casa?
Passano all'acquirente, se è una persona fisica, salvo diverso accordo nel rogito (articolo 17). Chi vende e ha redditi italiani può volerle tenere; chi compra senza redditi italiani può non tenerci.
E se mi trasferisco a Trieste prima della fine dei lavori?
L'Agenzia riconosce l'aliquota dell'abitazione principale se la casa lo diventa entro la fine dei lavori, purché tu ne fossi proprietario, o titolare di un diritto reale, quando sono cominciati. Con la residenza in regione si apre anche il contributo regionale per l'efficienza energetica.
Dove si ferma questa guida
Lascia fuori come il tuo paese tratta redditi e imposte italiane, il tetto alle detrazioni oltre 75.000 € di reddito, i lavori condominiali, le società e i titoli edilizi: domande per il commercialista e l'architetto. L'aliquota del 2027 si saprà con la legge di bilancio pubblicata.
Se possiedi un appartamento triestino e questi conti non tornano, puoi trovare nella vendita la risposta più pulita; i compratori dall'estero sono il nostro lavoro di ogni giorno: chiedi una valutazione riservata. Vai avanti? Lo studio Metroarea progetta e segue il cantiere con noi, anche a distanza: vedi Ristruttura.
Questa guida informa, non è una consulenza fiscale: l'ultima parola sulla tua dichiarazione spetta al commercialista. Per il tuo caso scrivi a richieste@triestevillas.com o su WhatsApp al 331 8940822.
Fonti
- D.lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (nuovo testo unico imposte sui redditi), allegato, art. 17 — Ex art. 16-bis TUIR: «Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento ... fino a ... euro 48.000 per unità immobiliare»; c. 1 lett. a) parti comuni con le lettere a), b), c), d) dell'art. 3 DPR 380/2001, lett. b) singole unità con le sole lettere b), c), d); c. 5: dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2033 aliquota ridotta al 30 per cento; c. 9: «ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi»; c. 10: in caso di vendita la detrazione non utilizzata è trasferita, «salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica»; letta il 2026-10-31
- D.lgs. 117/2026, allegato, art. 373 (misure temporanee recupero edilizio) — Ex art. 16, c. 1, d.l. 63/2013: per le spese 2025, 2026 e 2027 detrazione «al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2027, fino a ... euro 96.000 per unità immobiliare», elevata «al 50 per cento ... 2025 e 2026 e al 36 per cento ... 2027» per i titolari di proprietà o diritto reale sull'unità «adibita ad abitazione principale»; esclusa la sostituzione con caldaie uniche a combustibili fossili; letta il 2026-10-31
- D.lgs. 117/2026, allegato, art. 377 (decorrenza) — «Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»; letta il 2026-10-31
- D.lgs. 117/2026, allegato, art. 26 (non residenti) — Ex art. 24 TUIR: c. 3 «Dall'imposta lorda si scomputano le detrazioni di cui all'articolo 13 nonché quelle di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), q), r), s) e t), e dell'articolo 17»; letta il 2026-10-31
- D.lgs. 117/2026, allegato, art. 11 (determinazione dell'imposta) — C. 1 lett. a) «fino a euro 28.000, 23 per cento»; c. 4 «L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 17»; letta il 2026-10-31
- D.lgs. 117/2026, allegato, art. 39 (reddito dei fabbricati) — Ex art. 37 TUIR: c. 5 «Qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfetariamente del 5 per cento, sia superiore al reddito medio ordinario ... il reddito è determinato in misura pari a quella del canone ... al netto di tale riduzione»; letta il 2026-10-31
- D.lgs. 117/2026, allegato, art. 203 (cedolare secca) — Ex art. 3 d.lgs. 23/2011: cedolare secca «sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione»; aliquota del 21 per cento sul canone annuo; letta il 2026-10-31
- D.lgs. 117/2026, allegato, art. 372 (misure temporanee riqualificazione energetica) — Spese 2025, 2026 e 2027: «36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e ... 30 per cento ... nell'anno 2027», elevata al 50 per cento (2025-2026) e al 36 per cento (2027) per l'abitazione principale del proprietario; letta il 2026-10-31
- D.lgs. 117/2026, allegato, art. 371 (misure temporanee misure antisismiche) — C. 8: per le spese 2025, 2026 e 2027 «36 per cento ... 2025 e 2026 e ... 30 per cento ... 2027», elevata al 50 per cento e al 36 per cento per l'abitazione principale; letta il 2026-10-31
- DPR 917/1986 (TUIR), art. 16-bis, testo al 2 gennaio 2027 — Testo in vigore dal 1-1-2027: «PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117» (al 31/10/2026 l'art. 16-bis è in vigore dal 1-1-2025 al 31-12-2026); letta il 2026-10-31
- D.l. 4 giugno 2013, n. 63, art. 16 (testo vigente) — C. 1: stesse aliquote 2025-2027 dell'art. 373 (testo in vigore fino al 31-12-2026; dal 1-1-2027 «COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117»); c. 2 (bonus mobili): detrazione «nella misura del 50 per cento» per le spese «negli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026» per mobili e grandi elettrodomestici destinati all'immobile ristrutturato, su un ammontare non superiore «a 5.000 euro per gli anni 2024, 2025 e 2026»; letta il 2026-10-31
- D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 8 (testo vigente) — C. 1: l'IMU «sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati»; stesso testo al 2 gennaio 2027; letta il 2026-10-31
- Agenzia delle Entrate, istruzioni Modello Redditi PF 2026, fascicolo 1 (aggiornate al 28/05/2026) — «Le disposizioni relative all'IMU concernenti la sostituzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali si applicano anche ... all'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) della regione Friuli-Venezia Giulia»; recupero del patrimonio edilizio: «La detrazione spetta a tutti i soggetti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono ... l'immobile»; quadro RV: le addizionali regionale e comunale sono dovute da residenti e non residenti se resta IRPEF dovuta dopo le detrazioni; letta il 2026-10-31
- Agenzia delle Entrate, guida «Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali» (febbraio 2026), PDF — Par. 1.1: dieci rate, «criterio di cassa»; par. 1.2: «tutti i contribuenti assoggettati all'Irpef, residenti o meno nel territorio dello Stato»; par. 1.3: tabella 2025-2026 (50%/36%, 96.000), 2027 (36%/30%, 96.000), 2028-2033 (30%, 48.000), dal 2034 (36%, 48.000); fino al 2024 50% «a prescindere dall'utilizzo»; maggiorazione solo al titolare di proprietà o diritto reale all'inizio dei lavori su unità «adibita ad abitazione principale», cioè dove il titolare «o i suoi familiari dimorano abitualmente»; circolare 8/2025: se non è abitazione principale all'inizio, la maggiore detrazione spetta se lo è «al termine dei lavori»; limite art. 16-ter per redditi oltre 75.000 euro; esempi di manutenzione ordinaria (pavimenti, intonaci interni e tinteggiatura) e straordinaria (servizi igienico-sanitari, infissi con modifica di materiale o tipologia); tra le spese detraibili «l'imposta sul valore aggiunto»; bonifico con causale, codice fiscale del beneficiario, partita Iva del destinatario, ritenuta dell'11% di banche e Poste; cap. 2: IVA al 10% su manutenzione ordinaria e straordinaria delle unità abitative, beni significativi (d.m. 29/12/1999: ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, video citofoni, condizionamento, sanitari e rubinetteria da bagni, impianti di sicurezza) al 10% solo fino alla differenza col valore della prestazione, valore da indicare in fattura; niente 10% su beni acquistati dal committente e prestazioni professionali; restauro, risanamento e ristrutturazione: 10% anche sui beni finiti acquistati dal committente; letta il 2026-10-31
- Agenzia delle Entrate, circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020 — «come tutte le detrazioni dall'imposta lorda, l'agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nella predetta imposta annua; pertanto, la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell'imposta lorda di ciascun anno, non può essere utilizzata in diminuzione dell'imposta lorda dei periodi d'imposta successivi né essere chiesta a rimborso»; letta il 2026-10-31
- Agenzia delle Entrate, scheda «Cedolare secca - Che cos'è» (agg. 29/05/2026) — «Il reddito assoggettato a cedolare è escluso dal reddito complessivo. Su di esso e sulla cedolare stessa non possono essere fatti valere, rispettivamente, oneri deducibili e detrazioni»; letta il 2026-10-31
- D.l. 16 febbraio 2023, n. 11, art. 2 (testo vigente) — C. 1: dall'entrata in vigore del decreto (17/02/2023) per gli interventi dell'art. 121, c. 2, d.l. 34/2020 «non è consentito l'esercizio delle opzioni» di sconto in fattura e cessione del credito; deroghe per lavori con titoli o CILA anteriori e per aree terremotate dell'Italia centrale; letta il 2026-10-31
- D.l. 19 maggio 2020, n. 34, art. 121 (testo vigente) — C. 1 lett. a) contributo sotto forma di sconto anticipato dai fornitori e recuperato come credito d'imposta; lett. b) cessione del credito «ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito»; c. 2 lett. a) vi rientra il recupero del patrimonio edilizio dell'art. 16-bis TUIR; letta il 2026-10-31
- Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 7 (testo vigente) — C. 1 lett. b): IVA al 10 per cento sulle prestazioni per interventi di recupero di cui all'art. 31, lett. a), b), c) e d), legge 457/1978 su fabbricati «a prevalente destinazione abitativa privata»; beni significativi al 10% «fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione ... al netto del valore dei predetti beni»; testo in vigore fino al 31-12-2026 (al 2 gennaio 2027: «LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10»); letta il 2026-10-31
- D.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 (testo unico IVA), allegato, art. 34 — Aliquota ordinaria del 22 per cento; ridotta al 4, al 5 e al 10 per cento per le operazioni delle parti II, III e IV della tabella A; letta il 2026-10-31
- D.lgs. 10/2026, allegato, art. 35 — C. 4: beni significativi delle «prestazioni di cui alla tabella A, parte IV, numero 121)», ai quali l'aliquota del 10 per cento «si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni»; la tabella A, parte IV, n. 121, letta su Normattiva: «prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d)» del DPR 380/2001 «realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata»; letta il 2026-10-31
- D.lgs. 10/2026, allegato, art. 171 (decorrenza) — «Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»; letta il 2026-10-31
- Governo, comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 195 del 28 ottobre 2026 — Approvato il disegno di legge di bilancio 2027 e pluriennale 2027-2029; «Per il 2027 sono confermate le detrazioni per le ristrutturazioni edilizie» (nessuna aliquota indicata); letta il 2026-10-31
- Regione FVG, «Acquisto, nuova costruzione e recupero della prima casa di abitazione» — L.R. 1/2016, art. 18 (legge abrogata dalla L.R. 6/2026 dal 30/06/2026; l'art. 18 e il regolamento si applicano fino al regolamento nuovo dell'art. 14 della L.R. 6/2026, art. 34 c. 2; la pagina, aggiornata il 14/10/2026, cita ancora la L.R. 1/2016) e DPReg 144/2016: richiedenti «anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno cinque anni anche non continuativi negli otto anni precedenti»; obbligo di trasferire dimora abituale e residenza, da mantenere «per un periodo di cinque anni», con divieto di locare o alienare; letta il 2026-10-31
- L.R. FVG 26 giugno 2026, n. 6 (politiche abitative), artt. 23, 24, 33 e 34 — Art. 33 c. 1 lett. b: abrogata la L.R. 1/2016; art. 34 c. 2: «Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti attuativi di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 continuano ad applicarsi gli articoli 16, 17, 18, 19 e 34 della legge regionale 1/2016 e i relativi regolamenti attuativi»; art. 23 c. 1 lett. c: per l'acquisto della prima casa (art. 14) residenza in regione «da almeno cinque anni anche non continuativi negli otto anni precedenti»; art. 24 c. 2: risiedere nell'alloggio, non locarlo né alienarlo «per un periodo di almeno cinque anni», con decorrenze e durate che i regolamenti possono cambiare; nessun regolamento di attuazione elencato; letta il 2026-10-31
- Regione FVG, contributi alle persone fisiche per l'efficientamento energetico, domanda a lavori eseguiti (L.R. 8/2025, art. 3) — Bando aperto (D.G.R. 1022/2025): «persone fisiche residenti nel territorio regionale al momento della domanda»; domande «solo ad interventi ultimati e pagati»; contributo fino al 50 per cento, massimo 12.000 euro per serramenti, isolamento dell'involucro, isolamento della copertura; cumulabile con le detrazioni fiscali nazionali; domande non finanziate entro il 31 dicembre 2027 archiviate; letta il 2026-10-31
- L.R. FVG 14 novembre 2022, n. 17 (ILIA), art. 1 — L'ILIA «sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dall'1 gennaio 2023, l'imposta municipale propria (IMU)»; letta il 2026-10-31
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